Ciao a tutti,
Sto scrivendo la tesi di laurea e ho un problema alle note a piè di pagina che non riesco a risolvere. In particolare, mi piace che il numero delle note sia tra parentesi e le ho personalizzate, tuttavia se ne devo inserire delle nuove nel testo che avevo
già scritto, personalizzandole, sembra che io debba farlo a mano ogni volta, scrivendo il numero tra parentesi e poi cambiando quelli sotto e facendo sempre copia e incolla ogni santa volta (uno strazio...); ancora peggio, se copio e incollo lasciando la formattazione
originale, ogni tanto mi salta un interlinea e non riesco a metterlo a posto e non è molto bello da vedere. Se sapete risolvere sta cosa tanto di cappello; al limite, tolgo le parentesi e resto con le note normali, molto più semplici. Grazie
A presto,
Marco
P.S. Il problema è questo qui sotto, fondamentalmente:
(41) Così F. Messineo,
s.v. Dissenso (diritto civile), cit., p. 251. Si faccia riferimento anche a
E. Betti, Teoria generale del negozio giuridico, cit., p. 432.
(42) Tale espressione è di
V. Roppo, Il contratto, cit., pp. 757-758.
(43) Secondo F. Messineo,
s.v. Dissenso (diritto civile), cit., p. 252 ss., è possibile un ulteriore caso di dissenso, ovvero quello fittizio (peraltro trascurato quasi all’unanimità dalla dottrina), che “Si ha… quando – pur essendo la dichiarazione dell’oblato, nel senso dell’accettazione
della proposta – si dia il caso che il proponente (destinatario di quella dichiarazione) la intenda, come se contenesse un rifiuto della proposta. La causa ne può essere: o il tenore equivoco della dichiarazione stessa; o l’insufficiente attenzione, che il
proponente mette nel prenderne cognizione; o il fatto che l’eventuale nuncio (o perché tradito dalla memoria, o perché ha capito male, ciò che la parte lo ha incaricato di comunicare), gliene riferisce (oralmente) in maniera inesatta, il contenuto; o il fatto
che il telegrafo dà un’errata trasmissione di ciò che comunica (al proponente); o altra analoga circostanza”.
(44) F. Cancelli, s.v.
Dissenso (profilo storico), cit., p. 235;
F. Galgano, Il contratto, cit., p. 467 ss. Il nostro Codice Civile disciplina il
mutuus dissensus all’art. 1372 c. 1 (rubricato “Efficacia del contratto”), affermando che “Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge”.